(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 6, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - locazioni industriali di sviluppo - Friulia-Lis S.p.a., per l'attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane; Visto l'Art. 6, comma 3, della stessa legge regionale n. 18/2000, ai sensi del quale le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro 10 anni. La provvista di cui al comma 2, e' integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis S.p.a., per un importo non inferiore a quello sottoscritto, dall'amministrazione regionale; Rilevato che, come disposto dall'Art. 10 della citata legge regionale n. 18/2000, il succitato aiuto di Stato e' stato regolarmente notificato alla Commissione europea dalle autorita' italiane; Visto che la CE ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto in questione, ritenendo che soddisfi tutte le condizioni per essere considerato compatibile con il trattato CE, e ne ha autorizzato l'applicazione per il periodo 2000-2006, come da nota del 6 novembre 2001, prot. 292034; Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria svolta, la CE ha fornito precisazioni e chiarimenti sull'applicazione dell'aiuto di stato stesso; Considerato che l'Art. 49 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, recante «Disciplina organica dell'artigianato» riproduce integralmente la norma di cui all'Art. 6, comma 2 della legge regionale n. 18/2000; Ritenuto, ai sensi dell'Art. 75, comma 1, della citata legge regionale n. 12/2002, di procedere all'approvazione di apposito regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalita' di intervento; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la legge regionale n. 18/2000, Art. 6, commi da 2 a 6; Vista la legge regionale n. n. 12/2002, Art. 49; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 516 del 27 febbraio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalita' per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.a., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria di cui all'Art. 49 della legge regionale 12 aprile 2002, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 marzo 2003 TONDO