(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 15 del 9 aprile 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto l'Art. 6, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000,
n.  18, ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata
ad   acquistare   obbligazioni  emesse  dalla  finanziaria  regionale
Friuli-Venezia   Giulia   -   locazioni  industriali  di  sviluppo  -
Friulia-Lis  S.p.a.,  per  l'attuazione  di  interventi finalizzati a
favorire lo sviluppo delle imprese artigiane;
    Visto l'Art. 6, comma 3, della stessa legge regionale n. 18/2000,
ai  sensi  del  quale le obbligazioni emesse sono costituite in serie
speciale  e  remunerate  con interesse non superiore al 3 per cento e
sono  rimborsate  entro  10  anni. La provvista di cui al comma 2, e'
integrata  con  ulteriore  provvista della Friulia-Lis S.p.a., per un
importo  non  inferiore  a  quello sottoscritto, dall'amministrazione
regionale;
    Rilevato  che,  come  disposto  dall'Art.  10  della citata legge
regionale   n.   18/2000,  il  succitato  aiuto  di  Stato  e'  stato
regolarmente  notificato  alla  Commissione  europea  dalle autorita'
italiane;
    Visto  che  la  CE  ha  deciso  di  non  sollevare  obiezioni nei
confronti  dell'aiuto  in  questione, ritenendo che soddisfi tutte le
condizioni  per  essere considerato compatibile con il trattato CE, e
ne  ha  autorizzato  l'applicazione per il periodo 2000-2006, come da
nota del 6 novembre 2001, prot. 292034;
    Considerato  inoltre  che, sulla base dell'istruttoria svolta, la
CE ha fornito precisazioni e chiarimenti sull'applicazione dell'aiuto
di stato stesso;
    Considerato  che  l'Art. 49 della legge regionale 22 aprile 2002,
n.  12,  recante  «Disciplina  organica  dell'artigianato»  riproduce
integralmente  la  norma  di  cui  all'Art.  6,  comma  2 della legge
regionale n. 18/2000;
    Ritenuto,  ai  sensi  dell'Art.  75,  comma 1, della citata legge
regionale  n.  12/2002,  di  procedere  all'approvazione  di apposito
regolamento  concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalita'
di intervento;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Vista la legge regionale n. 18/2000, Art. 6, commi da 2 a 6;
    Vista la legge regionale n. n. 12/2002, Art. 49;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 516 del
27 febbraio 2003;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  concernente  misure  di  aiuto e
criteri  e  modalita' per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.a.,
di  agevolazioni  alle  imprese artigiane per operazioni di locazione
finanziaria  di cui all'Art. 49 della legge regionale 12 aprile 2002,
n.  12»,  nel  testo  allegato  al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 14 marzo 2003
                                TONDO